Il giudice: mera irregolarità. Omologato l’1-1 di Caserta

Il giudice: mera irregolarità. Omologato l’1-1 di Caserta
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Mercoledì 10 Febbraio 2016, 21:59 - Ultimo aggiornamento: 13 Febbraio, 10:34
CATANIA - Il Lecce se la cava con un’ammenda ma quel che conta di più è che conserva l’1-1 maturato sul campo della Casertana lo scorso 30 gennaio. Aver impiegato il magazziniere Giovanni Fasano nella veste di assistente di parte costringerà la società di piazza Mazzini a pagare una multa di 5mila euro, un danno esiguo dinanzi alla richiesta della Casertana di ottenere la vittoria a tavolino.

La bella notizia è giunta poco prima delle 14.30 di ieri proprio nel momento in cui il presidente onorario Saverio Sticchi Damiani stava salutando la squadra in una sala dell’aeroporto di Fiumicino. Il dirigente si accingeva a rientrare nel Salento mentre Papini e compagni si preparavano a proseguire il viaggio che in serata li ha condotti in Sicilia. «Ci siamo abbracciati come succede abitualmente in occasione di un gol - ha raccontato l’avvocato Saverio Sticchi Damiani -. È una pronuncia che innanzitutto omologa il risultato e si fonda sulla chiarissima buonafede del Lecce e sul fatto che questo episodio non abbia inciso in nessun modo sul risultato finale. A voler essere pignoli però non si tratta, come indicato nel dispositivo, di un accoglimento parziale in quanto l’unica richiesta della Casertana era di vincere la partita 3-0 a tavolino per cui non c’è dubbio che il reclamo sia stato respinto. Diversa è invece la questione dell’ammenda irrogata nei confronti del Lecce – sottolinea Sticchi Damiani - che è legata a una possibilità che nelle nostre memorie noi stessi, in via estremamente subordinata, abbiamo paventato in ordine alla presenza di eventuali infrazioni puramente formali. Circostanza questa che mi pare sia quella poi individuata dal giudice sportivo».

Ma cosa significa per l’avvocato Sticchi Damiani questa sentenza dal punto di vista professionale? «Ho fatto semplicemente il mio dovere - dice -, nulla di più. Grazie anche alla preziosa collaborazione dell’avvocato Domenico Zinnari, da sempre al mio fianco in mille battaglie giudiziarie. Ma ciò che più soddisfa è che è stato salvaguardato un punto che i ragazzi hanno meritatamente guadagnato sul campo. Adesso voltiamo pagina e concentriamo ogni nostro sforzo sulla gara che ci attende a Catania». Proviamo allora a dare una giusta lettura al dispositivo redatto dal giudice sportivo della Lega Pro, il Notaio Pasquale Marino: il quale rileva che “... l’episodio in oggetto sul piano sostanziale non è qualificabile come “patologico”, ma costituisce una mera irregolarità formale non avendo avuto alcuna influenza sul regolare svolgimento della gara e sul suo risultato finale. Conseguentemente, non si ritiene applicabile alla fattispecie in esame la sanzione della perdita della gara a carico della società responsabile, in quanto tale provvedimento ha la funzione (nel caso in esame non necessaria) di riequilibrare il risultato finale di una gara che non abbia avuto uno svolgimento regolare”.

Una tesi avvalorata dal referto ufficiale redatto dall’arbitro signor Pierpaoli della sezione di Ascoli Piceno il quale ha puntualmente precisato (probabilmente in un supplmento di referto) che “la gara è stata regolarmente portata a termine”. Nel dispositivo infatti il giudice sportivo rileva come “la gara iniziata in modo formalmente e sostanzialmente regolare, nel corso della quale un evento accidentale viene gestito con procedura analoga al solo scopo di partarla a termine. Il giudizio sulla sua completa regolarità è rimesso, come noto, all’esclusivo ed insindacabile giudizio dell’arbitro”. Il giudice Marino riferisce che “in riferimento ai motivi del reclamo presentato dalla società Lecce... Le argomentazioni prospettate circa l’assimilabilità alla qualifica di “dirigente” di un dipendente con qualifica di “magazziniere”, per il solo fatto di averlo inserito nella distinta di gara quale componente della panchina aggiuntiva, non sono accettabili dal punto di vista tecnico e neppure da quello puramente logico. Dall’esame degli atti ufficiali, lo scrivente ha tratto la convinzione che il comportamento dei componenti la panchina della società Lecce, nella designazione del sig. Fasano ad assistente arbitrale di parte, sia la conseguenza di una dimenticanza delle norme più volte richiamate, il tutto in un contesto di assoluta buona fede, non potendosi ipotizzare l’intenzione di ottenere alcun vantaggio dall’agire stesso. Tale convinzione è confermata, sebbene il tenace tentativo di sostenere la correttezza del proprio operato, quale argomentato nelle controdeduzioni, possa far pensare ad un comportamento deliberato e convinto”.

La decisione del giudice sportivo è stata accolta con grande disappunto dalla Casertana come dimostrano le dichiarazioni rilasciate a caldo dall’avvocato Edoardo Chiacchio: «Sinceramente non mi aspettavo una sentenza del genere che è decisamente singolare perché nei professionisti è la prima volta che accade. Nelle serie minori invece si è già verificata una situazione del genere venendo punita con lo 0-3 a tavolino. È stato riscontrato l’errore e ci hanno dato ragione. È stato valutato però un errore non sostanziale, ma marginale. Andremo in appello e continueremo con tutti i gradi di giudizio. Sicuramente non saranno tempi brevi».<HS>
A questo punto, si può dire che il primo round è andato al Lecce, ora bisognerà attendere i prossimi gradi di giudizio.
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